
Si informa che il Decreto Legge n.33 – disponibile cliccando qui e le cui disposizioni si applicano sino al 31 luglio – ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno, – disponibile cliccando qui e le cui disposizioni sono efficaci fino al 14 luglio – dispongono quanto segue:
Attività sportiva e all’aperto per tutti i cittadini
E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Allenamenti degli atleti agonisti e non agonisti a porte chiuse
Sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, le sessioni di allenamento nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza assembramento e a porte chiuse.
Manifestazioni ed eventi sportivi
Gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano
Si precisa che queste disposizioni dalle Autorità competenti sono di carattere generale. È necessario sempre e in tutte le circostanze verificare le ordinanze assunte dalle rispettive Regioni e Provincie autonome nonché le prescrizioni delle Amministrazioni Comunali e le Autorità Sanitarie, che potrebbero più o meno restrittive.
Per quanto riguarda l’attività sportiva e all’aperto per tutti i cittadini, questa attiene all’esercizio di attività di tipo sportivo, atletico e motorio effettuato dal privato cittadino per il mantenimento di un corretto stato di salute fisica e non attiene alle attività di allenamento sportivo delle discipline che rientrano nella competenza di ciascuna Federazione Nazionale. La responsabilità per la corretta applicazione di questa norma ricade solo ed esclusivamente sul comportamento del cittadino. Anche a tal fine si sensibilizza sul controllo della normativa locale (Regioni e Provincie autonome e Comuni) che potrebbe differenziarsi dalle disposizioni generali.
ATTIVITA’ FEDERALE
Nell’ambito dell’attività organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana, in osservanza delle disposizioni governative – fatta salva ogni eventuale ed ulteriore indicazione interpretativa dovesse giungere dalle autorità governative in futuro, di cui provvederemo a fornire tempestiva comunicazione – saranno in vigore dal 15 giugno 2020 le seguenti direttive approvate con Delibera d’urgenza del Presidente Federale n. 350 del 12 giugno 2020:
Gli organizzatori dei Corsi federali dovranno:
Si ricorda che tutte le attività debbono essere effettuate nel rispetto delle Linee Guida governative, della FMI e della FMSI e che le Regioni e le Provincie autonome potrebbero stabilire specifiche ordinanze. Per questo motivo si sensibilizza sulla necessità di verificare la normativa locale (Regioni e Provincie autonome e Comuni) che potrebbe differenziarsi dalle disposizioni generali.
Si invitano gli Affiliati, i Licenziati ed i Tesserati a informarsi sulle novità che dovessero concretizzarsi oltre che sugli ordinari organi di stampa, anche attraverso il sito web federale www.federmoto.it
Clicca qui per i documenti e Linee Guida per il contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle attività sportive.